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LEGGE SULLA FORMAZIONE2014/GESETZ ZUR FORTBILDUNGSPFLICHT2014
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LEGGE del
28 marzo 1968 n 434 COME
MODIFICATA DALLA LEGGE 54 del 21 febbraio 1991 IL NUOVO
ORDINAMENTO PROFESSIONALE Art. 1 Titolo di Perito Agrario Il
titolo di perito agrario, al fine dell’esercizio delle attività di
cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma
di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e
la abilitazione all’esercizio della professione, con tuttte le
relative specializzazioni, e siano iscritti nell’albo professionale a
norma dell’articolo 4 (art. 1 legge 54/91). Art. 2 Attività professionale Formano
oggetto della professione di perito agrario: a)
la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e
zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle
piccole e medie aziende, ivi coprese le funzioni contabili, quelle di
assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative
all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende b)
la progettazione la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento
fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni,
limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria
secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi c)
la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e
delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini dei mutui fondiari d)
i lavori catastali, topografici cartografici e tipi di frazionamento,
inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni
sia al catasto urbano e)
la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi f)
la stima delle colture erbacee ed erboree e loro prodotti e la
valutazone degli interventi fitosanitari g)
la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei
miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di
consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni h)
la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e
la manutenzione di giardini, anche localizzati in aree urbane i)
le rotazioni agrarie l)
la curatela di aziende agrarie e zootecniche m)
la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici
per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed
altri, n)
le funzioni di perito agrario e di arbitratore in ordine alle
attribuzioni sopra menzionate o)
la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di
sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende p)
le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed
alla liquidazione degli usi civici q)
l’assistenza ai produttori agricoli singoli ed associati r)
le attribuzioni derivanti da altre leggi s)
l’esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione
ottenuto a seguito di regolare corso presso istituito dallo Stato o
delle regioni. Art. 3 Limiti dell’attività
professionale Le
mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonchè nella
lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a),
possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le
speciali condizioni scientifiche e techniche proprie, nell’ambito
delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei
geometri. Art. 4 Esercizio della libera
professione - Elenco dei non esercenti Il
perito agrario non può esercitare la libera professione se non è
iscritto all’albo professionale. L’iscrizione
nell’albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato
o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli
ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera
professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco
speciale. I
periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione,
ai quali è consentito l’esercizio della libera professione, sono
soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene
all’esercizio della libera professione. Il perito iscritto in un albo
ha facoltà di esercitare in tutto il territorio dello Stato. Art. 5 Obbligo del segreto
professionale Il
perito agrario iscritto nell’albo non può rivelare un segreto di cui
abbia avuto notizia per ragione della propria professione. Art. 6 Vigilanza del Ministero per la
grazia e giustizia Il
Ministero per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei
presidenti o dei procuratori generali di Corte d’appello, l’alta
vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell’esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari. Art. 7 Incarichi dell’autorità e
delle amministrazioni pubbliche Gli
incarichi relativi all’attività della professione di perito agrario
sono, normalmente, affidati dall’autorità giudiziaria e dalle
pubbliche amministrazioni agli iscritti nell’albo dei periti agrari. Quando
esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell’albo,
ne enunciano i motivi del provvedimento. I
periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione
prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle
mansioni proprie del diploma stesso. OMISSIS Art. 13 Decadenza dalla carica di
membro del consiglio Il
membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a
tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Art. 14 Scioglimento del consiglio Se
non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è
in grado di funzionare, o se, chiamato all’osservanza dei propri
doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi,
il consiglio può essere sciolto. In
caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un
comissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni
dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione
dell’assemblea per l’elezione del consiglio (art. 3 legge 54/91). Lo
scioglimento del consiglio e la nomina del comissario sono disposti con
decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del
consiglio del collegio nazionale. Il
commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di
non più di sei membri, da scegliere fra gli iscritti nell’albo, che
lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì
un segretario tra gli iscritti nell’albo. Art. 15 Collegio dei revisori dei
conti Ogni
collegio ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri
effettivi ed uno suppplente art. (4 legge 54/91). Il collegio dei
revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi
e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone
all’assemblea. Il
collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel
proprio seno, un presidente. Art. 16 Assemblea ordinaria degli
iscritti L’assemblea
è convocata dal presidente. Essa
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale e ,
in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un’ora dopo dello
stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti (art. 5 legge 54/91). L’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti. OMISSIS Art. 22 Collegio nazionale I
collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio
nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico. OMISSIS Art. 31 Requisiti per l’iscrizione
nell’albo o nell’elenco speciale -
Abilitazione 1. Per essere iscritto
nell’albo o nell’elenco speciale è necessario: a) essere cittadino italiano o
di uno stato membro delle comunità europee, ovvero italiano
appartenente a territori non uniti allo stato italiano, oppure cittadino
di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere dei diritti civili; c) avere la residenza nella
circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiedi di
essere iscritti; d) essere in possesso del
diploma di perito agrario; e) avere conseguito
l’abilitazione professionale; 2. L’abilitazione
all’esercizio della libera professione è subordinata al compimento di
un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in
scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno un quinquiennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di
attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di un studio
professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio
di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8
dicembre 1956 n. 1378 e successive modificazioni. 3. Le disposizioni relative
all’abilitazione si applicano a partire dall’anno scolastico in
corso all’entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti
gli effetti le iscrizioni all’albo all’entrata in vigore della
presente legge. Sono valide a tuttti gli effetti le iscrizioni
all’albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data,
secondo le norme precedentemente in vigore (art. 10 legge 54/91). OMISSIS Art.
33 Divieto
di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti Non è consentita la
contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti
agrari (art. 11 legge 54/91). Non è ammesso il
trasferimento dell’iscrizione quando il richiedente è sottoposto a
procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall’albo o
dall’elenco speciale. OMISSIS Art.
63 Riscossione
dei contributi Il collegio riscuote i
contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera b)
mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio resi esecutivi
dall’intendenza di finanza e i privilegi previsti per la riscossione
delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e
messi in riscossione in coincidenza con i ruoli ordinari. L’esattore versa i
contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale
provvede a rimettere al Collegio locale ed al Collegio Nazionale
l’importo delle rispettive quote. OMISSIS Art.
66 Regolamento
di esecuzione Il Governo della Repubblica,
nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione. La
presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato. Art.
15 legge modifica 54/91. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad
apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di
esecuzione della legge 28 marzo 1968 n 434, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1972 n 731, conseguenti alle
modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968 n
434.
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