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LEGGE SULLA FORMAZIONE2014/GESETZ ZUR FORTBILDUNGSPFLICHT2014

 

 

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LEGGE del 28 marzo 1968 n 434

COME MODIFICATA DALLA LEGGE 54 del 21 febbraio 1991

IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 1

Titolo di Perito Agrario

 

Il titolo di perito agrario, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all’esercizio della professione, con tuttte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell’albo professionale a norma dell’articolo 4 (art. 1 legge 54/91).

Art. 2

Attività professionale

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi coprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende

b) la progettazione la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini dei mutui fondiari

d) i lavori catastali, topografici cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi

f) la stima delle colture erbacee ed erboree e loro prodotti e la valutazone degli interventi fitosanitari

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati in aree urbane

i) le rotazioni agrarie

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri,

n) le funzioni di perito agrario e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici

q) l’assistenza ai produttori agricoli singoli ed associati

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi

s) l’esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso presso istituito dallo Stato o delle regioni.

Art. 3

Limiti dell’attività professionale

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonchè nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali condizioni scientifiche e techniche proprie, nell’ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art. 4

Esercizio della libera professione - Elenco dei non esercenti

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto all’albo professionale.

L’iscrizione nell’albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all’esercizio della libera professione. Il perito iscritto in un albo ha facoltà di esercitare in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5

Obbligo del segreto professionale

Il perito agrario iscritto nell’albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art. 6

Vigilanza del Ministero per la grazia e giustizia

Il Ministero per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti o dei procuratori generali di Corte d’appello, l’alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 7

Incarichi dell’autorità e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all’attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell’albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell’albo, ne enunciano i motivi del provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

 

OMISSIS

Art. 13

Decadenza dalla carica di membro del consiglio

 

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art. 14

Scioglimento del consiglio

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un comissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell’assemblea per l’elezione del consiglio (art. 3 legge 54/91).

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del comissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliere fra gli iscritti nell’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì un segretario tra gli iscritti nell’albo.

 

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

Ogni collegio ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno suppplente art. (4 legge 54/91). Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all’assemblea.

Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 16

Assemblea ordinaria degli iscritti

L’assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale e , in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un’ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti (art. 5 legge 54/91).

L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

 

OMISSIS

Art. 22

Collegio nazionale

I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

 

OMISSIS

Art. 31

Requisiti per l’iscrizione nell’albo

o nell’elenco speciale - Abilitazione

1. Per essere iscritto nell’albo o nell’elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro delle comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti allo stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiedi di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l’abilitazione professionale;

2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquiennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di un studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956 n. 1378 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano a partire dall’anno scolastico in corso all’entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all’albo all’entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tuttti gli effetti le iscrizioni all’albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore (art. 10 legge 54/91).

OMISSIS

Art. 33

Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali

Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari (art. 11 legge 54/91).

Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall’albo o dall’elenco speciale.

 

OMISSIS

Art. 63

Riscossione dei contributi

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera b) mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio resi esecutivi dall’intendenza di finanza e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.

I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli ordinari.

L’esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al Collegio locale ed al Collegio Nazionale l’importo delle rispettive quote.

OMISSIS

Art. 66

Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 15 legge modifica 54/91. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968 n 434, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972 n 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968 n 434.

Avvertenze

 

È fatto obbligo a tutti i periti agrari e agenti rurali iscritti:

1. Denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni fatto che leda il prestigio professionale.

2. Segnalare quei colleghi che non abbiano soddisfatto l’obbligo della iscrizione e non figurano perciò iscritti nell’Albo o che, pur essendo cancellati, continuano ad esercitare la libera professione.

3. Tenere informato l’ufficio di segreteria di ogni eventuale cambiamento di residenza(art. 3. R. D. 23.10.1925 n.2537), e di attivitá.

4. Segnalare gli eventuali errori od omissioni nel presente Albo ed inviare subito la rettifica all’attuale sede del Collegio.

5. Su tutti gli elaborati si deve apporre, pena la nullita´ degli stessi , il proprio timbro che deveessere richiesto presso la sede del Collegio.

 

 

Zu Beachten

 

Es ist Pflicht eines jeden Diplom. Agrartechniker und "Agente Rurale":

1. Jede widerrechtliche Ausübung des Berufes und alle Fälle, welche dem Berufsethos schaden, dem Kollegium zu melden.

2. Jene Kollegen anzuzeigen, welche eine freiberufliche Tätigkeit auszuüben, ohne ins Berufsalbum aufgenommen worden zu sein oder aus diesem gestrichen worden sind.

3.Das Sekretariat des Kollegiums von eventuellen Wohnsitzänderungen (Art. 3 R. D. N. 2537 vom 23.10.1925) oder Berufsänderungen zu informieren.

4. Eventuelle Fehler oder Lückenhaftigkeit des vorliegenden Berufsalbums aufzuzeigen und diese sofort dem Sekretariat des Kollegiums mitzuteilen.

5. Auf seinen Arbeiten den persöhnlichen Stempel anzubringen, da diese ansonsten vor dem Gesetz wertlos sind. Der Stempel kann von der Berufskammer angefordert werden.