FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA: COSA SIGNIFICA ?
L’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.
Data:
6 Marzo 2023
L’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 recita: “Art. 1 Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare…
Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale. Sono esonerati dalla formazione gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione.
Ultimo aggiornamento
27 Marzo 2026, 10:25
Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia Autonoma di Bolzano